- 7 giugno 2022
- Posted by: utenza
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A chi si rivolge?
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dalla forma giuridica.
La misura è destinata alle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale; sono altresì escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.
La fruizione dei benefici è tuttavia subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili a ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Quali sono i progetti ammissibili?
Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori di cui sopra per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Si considerano attività ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.
A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio.
Le attività ammissibili al credito d’imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
Cosa finanzia?
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili le seguenti spese:
A) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di design e ideazione estetica svolte internamente, nei limiti del loro effettivo impiego in tali attività.
B) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nei progetti di design e ideazione estetica compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite del loro utilizzo nelle attività R&S e comunque nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a).
C) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.
D) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste.
E) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
Le spese valide sono quelle sostenute nel periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019 (anno 2020 per le società il cui esercizio corrisponde all’anno solare).
In cosa consiste l’agevolazione?
A partire dall’esercizio 2021, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile di cui al punto successivo, sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di cui al paragrafo precedente.
Come si ottiene?
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.
Oltre alla documentazione di tipo amministrativo, Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
Come si ottiene?
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione di cui sopra.
Al solo fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia della misura, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero.
Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale e non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.
Controlli
Nell’ambito delle ordinarie attività di accertamento, l’Agenzia delle entrate, sulla base dell’apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica previste dai commi 205 e 206 nonché’ sulla base della ulteriore documentazione fornita dall’impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina.
Nel caso in cui si accerti l’indebita fruizione anche parziale del credito d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria.
Qualora, nell’ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività di design e ideazione estetica, nonché’ in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall’impresa, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere.