Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole

A chi si rivolge?

La misura è destinata alle imprese agricole attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le richiedenti devono inoltre:

  1. a) essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER;
  2. b) essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente;
  3. c) avere la sede legale o un’unità locale ubicata sul territorio nazionale;
  4. d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  5. e) non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER;
  6. f) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.

Le imprese agricole, inoltre, sia alla data di concessione che alla data di erogazione del contributo devono:

  • risultare iscritte presso INPS o INAIL;
  • presentare una posizione contributiva regolare;
  • risultare in regola con gli adempimenti fiscali;

Le imprese agricole non ancora attive nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che intendano realizzare gli investimenti di cui sotto, devono attivare il codice ATECO corrispondente all’attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli entro la data di presentazione della richiesta di erogazione.

 

Cosa finanzia?

Possono presentare domanda di contributo le imprese agricole che intendano realizzare investimenti inerenti, ad una o entrambe, le seguenti attività:

  • trasformazione di prodotti agricoli
  • commercializzazione di prodotti agricoli

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:

  1. a) beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016 (c.d. beni materiali “industria 4.0”);
  2. b) beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 (c.d. beni immateriali “industria 4.0”)

Ai fini dell’ammissibilità, le spese di cui sopra devono:

  1. a) essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazioneg;
  2. b) essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività di impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa;
  3. c) essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

L’investimento relativo all’acquisizione dei beni di cui sopra deve inoltre:

  • essere ultimatoentro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione;
  • essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:

  1. a) relative a beni usati;
  2. b) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
  3. c) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500 al netto di IVA.

Le spese ammissibili per le quali viene richiesto il contributo di cui al presente decreto non possono, in ogni caso, essere di importo inferiore a euro 5.000.

 

In cosa consiste l’agevolazione?

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’articolo 17 del regolamento ABER, nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del:

  • 40% nel caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali ammortizzabili, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016 (c.d. “beni 4.0”)
  • 30% nel caso di spese riferite a beni strumentali ammortizzabili diversi da quelli al precedente punto.

Le agevolazioni sono, in ogni caso, riconosciute nel limite massimo di euro 20.000 per soggetto beneficiario.

 

 

Come si ottiene?

La concessione delle agevolazioni avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine di presentazione dell’istanza.

Le domande di concessione, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa agricola, devono essere inviate a mezzo PEC a partire dal 23 maggio ed entro il 23 giugno 2022.

Ogni impresa agricola può presentare una sola domanda di agevolazione ed una eventuale seconda presentazione implica la rinuncia alla prima domanda inviata.

Il Ministero, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, procede alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità dell’impresa richiedente,  della completezza della domanda e dell’ammissibilità delle spese richieste alle agevolazioni, effettuata sulla base delle informazioni e dei dati forniti nel modulo di domanda ed entro 90 giorni dalla data di presentazione o di completamento delle domande medesime, adotta il provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni.

L’erogazione dell’agevolazione è effettuata a seguito della presentazione di rendicontazione e di un’apposita richiesta di erogazione, a seguito dell’avvenuto integrale pagamento delle spese rendicontate, a partire dal 30 settembre 2022 ed entro e non oltre il 30 settembre 2023.

È fatta salva la possibilità per l’impresa beneficiaria di richiedere, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l’erogazione di una prima quota di agevolazione, non superiore al 50 (cinquanta) per cento dell’importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione.

 



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