- 7 giugno 2022
- Posted by: utenza
- Categoria: News
Per incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato
A chi si rivolge?
Possono essere agevolati tutti gli investimenti in beni nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, destinati a strutture produttive ubicate sul territorio nazionale, effettuati dalle imprese a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio di impresa di cui all’allegato B annesso alla L.232/16 e i beni immateriali diversi da quelli ricompresi nell’allegato B, sempre effettuati nel periodo di cui al comma precedente.
Possono godere delle maggiorazioni previste dalla norma, gli acquisti dei beni strumentali elencati nell’Allegato A della Legge di Bilancio 2017 (L.232/16) a condizione che si tratti di beni interconnessial sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
L’acquisto può essere in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione dei beni in economia o mediante contratto di appalto.
Il bene strumentale materiale inserito nella prima sezione dell’allegato A della L. 232/16, per godere delle agevolazioni maggiorate, dovrà inoltre soddisfare obbligatoriamente i seguenti requisiti obbligatori:
- 1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- 2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- 3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura con altre macchine del ciclo produttivo;
- 4. interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva;
- 5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.
Oltre ai cinque requisiti obbligatori, dovrà avere almeno due delle seguenti caratteristiche:
- 1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- 2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- 3. caratteristiche d’integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento di processo (sistema cyberfisico).
I beni immateriali di cui all’allegato B godranno invece di altre maggiorazioni sotto dettagliate.
Cosa finanzia?
- Beni Materiali “semplici” (no 4.0 – diversi da quelli contenuti nell’Allegato A)
- Beni Immateriali “semplici” (no 4.0 – diversi da quelli contenuti
- Beni Materiali 4.0 (rif. Allegato A)
- Beni Immateriali 4.0 (rif. Allegato B)
Per data di effettuazione dell’investimento, determinante per ai fini dell’inquadramento nell’uno o nell’altro tenore agevolativo, si tiene conto di quanto disposto dalle regole generali di competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del T.U.I.R. secondo cui, in caso di acquisto diretto vale la da di consegna o spedizione del bene, ovvero la data in cui di verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà mentre, per gli acquisti in leasing, rileva il momento della consegna del bene o, se del caso, l’esito positivo del collaudo in caso in cui il contratto preveda tale riserva.
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo (salvo le eccezioni di cui sotto), a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni o, nel caso di beni “industria 4.0”, dall’anno di avvenuta interconnessione.
Per i gli investimenti in beni materiali o immateriali “semplici” da parte di soggetti con un volume d’affari inferiore a 5 milioni di euro, il credito d’imposta è utilizzabile in un’unica soluzione a decorrere dall’anno di entrata in funzione.
In cosa consiste l’agevolazione?
- Beni strumentali ordinari: credito d’imposta pari al 10% del costo su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione di euro per i beni immateriali
- Beni strumentali materiali 4.0:credito d’imposta pari al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi
complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro - Beni strumentali immateriali 4.0: credito d’imposta pari al 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Per investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023 se viene
dato un acconto del 20% entro il 31/12/2022
Come si ottiene?
I soggetti beneficiari devono conservare la documentazione inerente il credito d’imposta tra i quali le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni, che dovranno contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi di legge.
Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta “maggiorato” per i beni dell’Allegato A e dell’Allegato B, occorre produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali o, in alternativa, un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato , da cui risulti che il bene:
- possegga caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o B,
- sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per gli acquisti di costo unitario inferiore a 300.000 euro tale attestazione può essere rilasciata attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
L’autocertificazione o l’eventuale perizia devono essere acquisite entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale.
Sia l’attestazione del legale rappresentante, sia la perizia di cui sopra dovrà essere corredata di un’analisi tecnica, realizzata da un professionista indipendente, che dovrà essere esibita in caso di controlli.
Tra i contenuti di questa analisi tecnica si elencano:
- descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione che ne dimostri l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B;
- descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi richiesti dall’allegato A;
- verifica dei requisiti di interconnessione (scambi di informazione con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute e identificazione univoca mediante standard di indirizzamento internazionali);
- descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;
- rappresentazione dei flussi di materiale e/o materie prime e semilavorati e informazioni per la definizione dell’integrazione della macchina nel sistema produttivo dell’utilizzatore.
Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta dovranno effettuare apposita comunicazione al Ministero per lo Sviluppo Economico. Le modalità e i termini per la predisposizione e invio di tale comunicazione saranno definiti con apposito decreto direttoriale.