- 20 febbraio 2017
- Posted by: utenza
- Categoria: News
Il termine “Industria 4.0” viene utilizzato per identificare le rapide trasformazioni tecnologiche nella progettazione, produzione e distribuzione di sistemi e prodotti collegate alla cosidetta “quarta rivoluzione industriale”, che vede un impiego sempre più pervasivo di dati e informazioni, di tecnologie computazionali e di analisi dei dati, di nuovi materiali, componenti e sistemi totalmente digitalizzati e connessi. Tutto ciò è reso possibile attraverso l’individuazione di soluzioni tecnologiche per:
- Ottimizzare i processi produttivi
- Supportare i processi di automazione industriale
- Favorire la collaborazione produttiva tra imprese attraverso tecniche avanzate di pianificazione distribuita
- Gestione integrata della logistica in rete e interoperabilità dei sistemi informativi.
I nuovi processi produttivi si basano in particolare su:
- Tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi materiali;
- Meccatronica
- Robotica
- Utilizzo di tecnologie ICT avanzate per la virtualizzazione dei processi di trasformazione
- Sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche.
In tale contesto lo Stato Italiano con la Legge di Stabilità 2017 ha avviato un sistema di agevolazioni per le imprese volte al raggiungimento dei suddetti obiettivi. Fra tutte assumono grande rilievo il superammortamento 140% per l’acquisto di beni strumentali e l’iperammortamento 250% volto ad incentivare processi di trasformazione tecnologica e/o digitale, oltre all’ampliamento del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo già operante, con una impostazione più restrittiva, per gli esercizi 2015 e 2016.
Le principali agevolazioni del piano Industria 4.0, quali iperammortamento 250%, superammortamento 140% e bonus R&S, hanno portata generale e sono pertanto escluse dalla disciplina degli aiuti di stato. Per questo i relativi benefici sono potenzialmente cumulabili tra loro e con altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.
Risulta cumulabile, a titolo esemplificativo, la “Sabatini-ter” per la concessione di finanziamenti in conto impianti. L’agevolazione è stata prorogata al 31 Dicembre 2018 dalla legge di Bilancio, con la previsione di un contributo maggiorato per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali – compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification – e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
In linea di principio, su uno stesso investimento innovativo è possibile avvalersi di più strumenti incentivanti.
Si pensi, ad esempio, a un bene strumentale materiale nuovo iperammortizzabile cui è connesso a un bene immateriale superammortizzabile, acquisito tramite l’erogazione di contributi in conto impianti per i quali si fruisce della “Sabatini ter” e utilizzato quale strumento e attrezzatura di laboratorio per le attività di ricerca e sviluppo in relazione a cui spetta il Credito d’Imposta R&S. Qualora poi la ricerca sia finalizzata allo sviluppo di un bene immateriale si potrebbe sommare anche la detassazione dei redditi ritraibili dallo stesso in base al regime del patent box.
L’Agenzia delle Entrate è peraltro recentemente intervenuta con la Risoluzione 12/E del 25 Gennaio 2017 al fine di chiarire le regole per la corretta verifica del cumulo del bonus R&S. In particolare le Entrate hanno illustrato che l’importo risultante dal cumulo del Credito d’imposta R&S con altri incentivi non può superare il costo complessivo dell’investimento. In particolare, se il risultato della somma dei benefici è minore o uguale alla spesa ammissibile complessivamente sostenuta nel periodo di imposta per il quale il contribuente ha intenzione di fruire del bonus ricerca, è possibile beneficiare del Credito di Imposta per l’intero importo calcolato.